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Legge 14/05/1981 n. 219b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30% della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi, nonchè, sul 45% della residua spesa, un contributo pluriennale costante pari all'8% annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni. • I contributi di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti massimi di spesa di lire 80 mila al metro cubo e di lire 40 milioni per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unità immobiliare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero indispensabili per conseguire livelli di funzionalità adeguati. • I contributi di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui all'art. 2, secondo comma n. 1), della legge 5 agosto 1978 n. 457, e all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25. • Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definirà il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio. • Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. Art. 11 - Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario. • I contributi per la ricostruzione e la riparazione, previsti a favore del proprietario, possono essere assegnati all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore, artigiano, commerciante o operatore turistico, qualora il fabbricato oggetto del contratto o in esso compreso sia stato distrutto o danneggiato dal sisma, a condizione che sia decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, mediante lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a inviare al proprietario, di voler eseguire direttamente le opere necessarie, senza che il proprietario abbia presentato al sindaco la domanda corredata da perizia giurata e, ove occorra, da progetto esecutivo, ovvero, nel caso in cui la domanda sia stata presentata, senza che il proprietario abbia dato inizio ai lavori previsti nel termine di 90 giorni dall'autorizzazione o dalla concessione del sindaco. Art. 12 - Comproprietà degli immobili. • Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. • I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo art. 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni. • Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile. Art. 13 - Alienazione degli immobili. • Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali. • Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dalla applicazione della legge 27 luglio 1978 n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50%, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Art. 14 - Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione. • I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione a edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere della commissione di cui al successivo terzo comma. Lo stesso sindaco in deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, rilascia la prescritta preventiva autorizzazione di cui allo stesso articolo su parere conforme del rappresentante dell'ufficio tecnico regionale che dovrà verificare anche l'osservanza delle norme recate dal primo comma, lettere a)e b), dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. • La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dall'indicazione dell'azienda di credito presso la quale l'avente diritto intende riscuotere il contributo. • I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10. • Le predette commissioni, elette dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Uno dei tecnici, con i requisiti di cui al secondo comma, è indicato dall'ufficio tecnico regionale, competente per territorio. • Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. • La domanda, di cui al secondo comma del presente articolo, si intende accolta qualora il sindaco non si pronucia nel termine di 15 giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco, ferme rimanendo le responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore in ordine al rispetto delle norme della legge 2 febbraio 1974 n. 64, e fatta salva la determinazione dell'entità del contributo. • L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli. • Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori. • I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per 10 giorni. • Controlli periodici vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della Regione. • Per il tecnico indicato dall'ufficio tecnico regionale le amministrazioni interessate sono autorizzate a stipulare convenzioni, sulla base delle vigenti tariffe professionali, per una durata non superiore a due anni. L'onere della convenzione è a carico del fondo di cui al precedente art. 3 della presente legge. • Le commissioni, di cui al presente articolo, esaminano con priorità le perizie relative alla riparazione e ricostruzione degli edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attività agricole. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, a valere sui fondi a ciò destinati dalla presente legge, provvede ad una prima ripartizione fra i comuni di fondi destinati a tali interventi. • Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n. 874, saranno effettuati secondo l'apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purchè le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge ed i lavori, autorizzati, ivi compresi quelli da eseguirsi d'ufficio da parte dei sindaci, siano iniziati entro il 1°luglio 1981 e siano completati entro il 30 novembre 1981. • E' in facoltà dei soggetti di ritirare le domande di cui al precedente comma, riservandosi la presentazione di nuova domanda a norma della presente legge. • La facoltà di ritirare le domande di cui al comma che precede deve essere esercitata nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge. • L'erogazione dei contributi per le perizie integrative o sostitutive avverrà con le modalità di cui al successivo art. 15. • Il commissario indicherà analiticamente al CIPE, alla data di entrata in vigore della legge, l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si farà fronte sulle disponibilità della presente legge entro il limite di 200 miliardi. Art. 15 - Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione. • L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo a) in ragione del 25% dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco b) in ragione dell'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito c) in ragione del residuo 15% dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune. Con il provvedimento di assegnazione viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettuerà i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente. Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del compenso di cui al successivo comma. • Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902. • I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. • Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comumicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria. I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo. Art. 16 - Esecuzione degli interventi. • Gli interventi di cui al precedente art. 8, lettere d), e), f)e g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale. |
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